Sentenza 1033/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1033)
Massima numero 13280
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  27/10/1988;  Decisione del  27/10/1988
Deposito del 15/11/1988; Pubblicazione in G. U. 23/11/1988
Massime associate alla pronuncia:  13279  13281


Titolo
SENT. 1033/88 B. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE EMILIA ROMAGNA - VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI - SOSTITUZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.L. 9/1989, ARTT. 6, PRIMO E SECONDO COMMA, 8 - COST., ARTT. 77, 97, 117, 119.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita', per asserito contrasto con gli artt. 97, 117 Cost., degli art. 6, commi primo e secondo e 8, commi sesto e decimo, d.l. n. 9/1982, in quanto nel testo delle predette norme sostituite, con efficacia ex tunc, dalla legge n. 94/1982 di conversione, non sono state riprodotte le disposizioni censurate: onde e' venuto meno l'oggetto dell'impugnativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte