Sentenza 1033/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1033)
Massima numero 13281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
27/10/1988; Decisione del
27/10/1988
Deposito del 15/11/1988; Pubblicazione in G. U. 23/11/1988
Titolo
SENT. 1033/88 C. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONI SARDEGNA ED EMILIA ROMAGNA - PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE - NORME DI DETTAGLIO - ASSERITA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA. - D.L. 1982 N. 9, ARTT. 6, 7, 8, 9 CONVERTITO IN LEGGE N. 94 DEL 1982 - COST. ART. 117 L. COST. 26 FEBBRAIO 1948 N. 3, ART. 3, LETT. F).
SENT. 1033/88 C. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONI SARDEGNA ED EMILIA ROMAGNA - PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE - NORME DI DETTAGLIO - ASSERITA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA. - D.L. 1982 N. 9, ARTT. 6, 7, 8, 9 CONVERTITO IN LEGGE N. 94 DEL 1982 - COST. ART. 117 L. COST. 26 FEBBRAIO 1948 N. 3, ART. 3, LETT. F).
Testo
Le disposizioni del d.l. n. 9 convertito in L. n. 94/1982 - prevedenti un sostanziale allargamento delle ipotesi del silenzio assenso sulle istanze di autorizzazione gratuita e su quelle di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale, e talune deroghe alla disciplina dei programmi pluriennali di attuazione, nei confronti dei comuni piu' piccoli e in tema di onerosita' della concessione (artt. 6, 7, 8, 9) - costituiscono parti integranti di norme fondamentali delle riforme economico-sociali (stante il dichiarato precipuo scopo, del legislatore dell'82 di far fronte ad una situazione di emergenza caratterizzata dal blocco dell'attivita' edilizia e crisi della disponibilita' degli alloggi) e, come tali, pongono limiti costituzionalmente giustificati sia nei confronti della competenza legislativa delle Regioni a statuto ordinario in materia di urbanistica (art. 117 Cost.), sia nei confronti della competenza legislativa esclusiva spettante nella stessa materia alla Regione Sardegna (art. 3 Statuto Sardegna). (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevate dalla Regione Sardegna in riferimento all'art. 3, lett. f, dello Statuto di autonomia della medesima Regione (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e, limitatamente agli artt. 7 e 9, dalla Regione Emilia Romagna, in riferimento all'art. 117 della Costituzione).
Le disposizioni del d.l. n. 9 convertito in L. n. 94/1982 - prevedenti un sostanziale allargamento delle ipotesi del silenzio assenso sulle istanze di autorizzazione gratuita e su quelle di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale, e talune deroghe alla disciplina dei programmi pluriennali di attuazione, nei confronti dei comuni piu' piccoli e in tema di onerosita' della concessione (artt. 6, 7, 8, 9) - costituiscono parti integranti di norme fondamentali delle riforme economico-sociali (stante il dichiarato precipuo scopo, del legislatore dell'82 di far fronte ad una situazione di emergenza caratterizzata dal blocco dell'attivita' edilizia e crisi della disponibilita' degli alloggi) e, come tali, pongono limiti costituzionalmente giustificati sia nei confronti della competenza legislativa delle Regioni a statuto ordinario in materia di urbanistica (art. 117 Cost.), sia nei confronti della competenza legislativa esclusiva spettante nella stessa materia alla Regione Sardegna (art. 3 Statuto Sardegna). (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevate dalla Regione Sardegna in riferimento all'art. 3, lett. f, dello Statuto di autonomia della medesima Regione (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e, limitatamente agli artt. 7 e 9, dalla Regione Emilia Romagna, in riferimento all'art. 117 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
legge costituzionale
art. 3
Altri parametri e norme interposte