Sentenza 1034/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1034)
Massima numero 13282
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
27/10/1988; Decisione del
27/10/1988
Deposito del 15/11/1988; Pubblicazione in G. U. 23/11/1988
Titolo
SENT. 1034/88 A. LEGGE PENALE - DEPENALIZZAZIONE - REGIONI TOSCANA, LOMBARDIA E LIGURIA - RAPPORTO PREVISTO DALL'ART. 17, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 689/1981 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEI MINISTERI AI QUALI DEVE ESSERE PRESENTATO - LESIONE DELL'AUTONOMIA COSTITUZIONALMENTE GARANTITA ALLE REGIONI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIETA' - RIFERIMENTO AD ATTRIBUZIONI NON ATTUALI - INAMMISSIBILITA'. - D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 571. - COST., ARTT. 117, 118. D.P.R. N. 616 DEL 1977, ART. 8.
SENT. 1034/88 A. LEGGE PENALE - DEPENALIZZAZIONE - REGIONI TOSCANA, LOMBARDIA E LIGURIA - RAPPORTO PREVISTO DALL'ART. 17, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 689/1981 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEI MINISTERI AI QUALI DEVE ESSERE PRESENTATO - LESIONE DELL'AUTONOMIA COSTITUZIONALMENTE GARANTITA ALLE REGIONI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIETA' - RIFERIMENTO AD ATTRIBUZIONI NON ATTUALI - INAMMISSIBILITA'. - D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 571. - COST., ARTT. 117, 118. D.P.R. N. 616 DEL 1977, ART. 8.
Testo
Sono inammissibili - per mancanza o contradditorieta' di motivazione in ordine alla pretesa lesione di attribuzioni regionali ovvero per errato riferimento a norma (art. 86, terzo comma D.P.R. 616/1977), asseritamente attributiva di competenza gia' abrogata (dall'art. 104 D.P.R. 753/1980) prima dell'emanazione del decreto impugnato - i conflitti di attribuzione, sollevati dalle regioni Toscana, Liguria e Lombardia in relazione all'art. 1 del D.P.R. 29/7/1982 n. 571 ("Norme per l'attuazione degli artt. 15 e 17 L. 24/11/1981 n. 689", recante "Modifiche al sistema penale", per contrasto con l'art. 117 Cost. (come attuato dall'art. 8 D.P.R. 616/1977), nella parte in cui indica gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17, primo comma, della legge n. 689, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dal r.d. 31 ottobre 1873, n. 1688 ("Regolamento circa il sindacato e la sorveglianza governativa sull'esercizio delle strade ferrate"); dall'art. 5 della L. n. 837 del 1956 ("Riforma della legislazione per la profilassi delle malattie veneree"); e dal D.P.R. n. 753 del 1980 ("Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri mezzi di trasporto").
Sono inammissibili - per mancanza o contradditorieta' di motivazione in ordine alla pretesa lesione di attribuzioni regionali ovvero per errato riferimento a norma (art. 86, terzo comma D.P.R. 616/1977), asseritamente attributiva di competenza gia' abrogata (dall'art. 104 D.P.R. 753/1980) prima dell'emanazione del decreto impugnato - i conflitti di attribuzione, sollevati dalle regioni Toscana, Liguria e Lombardia in relazione all'art. 1 del D.P.R. 29/7/1982 n. 571 ("Norme per l'attuazione degli artt. 15 e 17 L. 24/11/1981 n. 689", recante "Modifiche al sistema penale", per contrasto con l'art. 117 Cost. (come attuato dall'art. 8 D.P.R. 616/1977), nella parte in cui indica gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17, primo comma, della legge n. 689, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dal r.d. 31 ottobre 1873, n. 1688 ("Regolamento circa il sindacato e la sorveglianza governativa sull'esercizio delle strade ferrate"); dall'art. 5 della L. n. 837 del 1956 ("Riforma della legislazione per la profilassi delle malattie veneree"); e dal D.P.R. n. 753 del 1980 ("Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri mezzi di trasporto").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 8