Sentenza 1034/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1034)
Massima numero 13284
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
27/10/1988; Decisione del
27/10/1988
Deposito del 15/11/1988; Pubblicazione in G. U. 23/11/1988
Titolo
SENT. 1034/88 C. LEGGE PENALE - DEPENALIZZAZIONE - REGIONI TOSCANA, LOMBARDIA E LIGURIA - TUTELA DEI PRODOTTI PER LA PRIMA INFANZIA - TRASMISSIONE DEL RAPPORTO AGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SANITA' - INTERVENUTA SOPPRESSIONE LEGALE DEL RIFERIMENTO AL D.P.R. 27 OTTOBRE 1964, N. 610 E DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 MARZO 1951, N. 327 - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE. - D.P.R. N. 571 DEL 1982. - COST., ARTT. 117, 118.
SENT. 1034/88 C. LEGGE PENALE - DEPENALIZZAZIONE - REGIONI TOSCANA, LOMBARDIA E LIGURIA - TUTELA DEI PRODOTTI PER LA PRIMA INFANZIA - TRASMISSIONE DEL RAPPORTO AGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SANITA' - INTERVENUTA SOPPRESSIONE LEGALE DEL RIFERIMENTO AL D.P.R. 27 OTTOBRE 1964, N. 610 E DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 MARZO 1951, N. 327 - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE. - D.P.R. N. 571 DEL 1982. - COST., ARTT. 117, 118.
Testo
E' cessata la materia del contendere in riferimento ai conflitti di attribuzione sollevati dalle Regioni Toscana, Lombardia e Liguria, in relazione all'art. 1 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, nella parte in cui indica gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17, primo comma, della legge n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dal D.P.R. 27 ottobre 1964, n. 615 e dall'art. 5 della legge 29 marzo 1951, n. 327 ("Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici"), poiche', con successivo avviso di rettifica il riferimento alle predette infrazioni e' stato soppresso con efficacia retroattiva.
E' cessata la materia del contendere in riferimento ai conflitti di attribuzione sollevati dalle Regioni Toscana, Lombardia e Liguria, in relazione all'art. 1 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, nella parte in cui indica gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17, primo comma, della legge n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dal D.P.R. 27 ottobre 1964, n. 615 e dall'art. 5 della legge 29 marzo 1951, n. 327 ("Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici"), poiche', con successivo avviso di rettifica il riferimento alle predette infrazioni e' stato soppresso con efficacia retroattiva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte