Sentenza 1034/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1034)
Massima numero 13285
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  27/10/1988;  Decisione del  27/10/1988
Deposito del 15/11/1988; Pubblicazione in G. U. 23/11/1988
Massime associate alla pronuncia:  13282  13283  13284  13286


Titolo
SENT. 1034/88 D. LEGGE PENALE - DEPENALIZZAZIONE - REGIONI TOSCANA, LOMBARDIA E LIGURIA - COMPETENZE PROPRIE O DELEGATE - NON SPETTANZA ALLO STATO DELLA INDICAZIONE DEGLI UFFICI DESTINATARI DEL RAPPORTO - ANNULLAMENTO PARZIALE DELL'ATTO IMPUGNATO. - D.P.R. N. 571 DEL 1982. - COST., ARTT. 117, 118.

Testo
In applicazione del criterio di ripartizione delle competenze definito dall'art. 17, terzo comma, della L. n. 689/1981, in conformita' con l'art. 9 D.P.R. 616/1977, il rapporto necessario per far luogo alle sanzioni amministrative previste dall'art. 32 della stessa legge, va presentato agli uffici regionali ogni qualvolta la violazione attenga a materie affidate alle competenze proprie delle regioni o alle funzioni amministrative delegate alle medesime (Non spettanza allo Stato del potere di indicare gli uffici ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17 L. n. 689 del 1981, per le infrazioni agli obblighi o divieti posti dalla disposizioni di cui - all'art. 124, secondo comma, del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (conflitto sollevato dalle tre regioni ricorrenti); - all'art. 180 del regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (conflitto sollevato dalle tre regioni ricorrenti); - alla legge 20 marzo 1941, n. 366 ("Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani") (conflitto sollevato dalle regioni Toscana e Liguria); - agli artt. 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n. 269 ("Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento") (conflitto sollevato dalle regioni Toscana e Liguria); - agli artt. 100, 102 e 141 del T.U. delle leggi sanitarie r.d. n. 1265 del 1934 e artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 22 del r.d. 31 maggio 1928, n. 1334 ("Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264 sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie"); art. 139, ultimo comma, del T.U. delle leggi sanitarie r.d. n. 1265 del 1934 e art. 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 638 ("Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari"); art. 5-bis della legge 12 giugno 1931, n. 924, ("Disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo, mammiferi e uccelli") e art. 5, primo e secondo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 1009 ("Norme per la fecondazione artificiale degli animali"); art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ("Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"). Nonche' (nei casi di cui in motivazione): - all'art. 154 del r.d. n. 1447 del 1912 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili") (conflitto sollevato dalle regioni Toscana e Lombardia); - agli artt. 204, 212 e 213 del r.d. n. 1447 del 1912 (conflitti sollevati dalle regioni Toscana e Lombardia); - agli artt. 1165, 1168, 1172, 1173, 1182, 1183, 1186, 1187, 1189, 1192, 1194, 1195, 1197, 1205, 1206, 1212, 1215; secondo e terzo comma; 1217, 1219; primo comma; 1220, 1221; primo comma; 1223, 1224; primo comma e 1227 del codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327) (conflitti sollevati dalle Regioni Toscana e Lombardia); - alla legge 11 novembre 1975, n. 584 ("Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico") (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti) e all'art. 58 L. 1939 n. 1089 conseguente parziale annullamento del D.P.R. n. 571/1982, impugnato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte