Sentenza 1034/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1034)
Massima numero 13286
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
27/10/1988; Decisione del
27/10/1988
Deposito del 15/11/1988; Pubblicazione in G. U. 23/11/1988
Titolo
SENT. 1034/88 E. LEGGE PENALE - DEPENALIZZAZIONE - REGIONI TOSCANA, LOMBARDIA E LIGURIA - SICUREZZA PUBBLICA - TRASPORTI - NAVIGAZIONE - INDICAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEI MINISTERI AI QUALI PRESENTARE IL RAPPORTO PREVISTO DALL'ART. 17, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 689/1981 - SPETTANZA ALLO STATO. - D.P.R. N. 571 DEL 1982. - COST., ARTT, 117, 118.
SENT. 1034/88 E. LEGGE PENALE - DEPENALIZZAZIONE - REGIONI TOSCANA, LOMBARDIA E LIGURIA - SICUREZZA PUBBLICA - TRASPORTI - NAVIGAZIONE - INDICAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEI MINISTERI AI QUALI PRESENTARE IL RAPPORTO PREVISTO DALL'ART. 17, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 689/1981 - SPETTANZA ALLO STATO. - D.P.R. N. 571 DEL 1982. - COST., ARTT, 117, 118.
Testo
Spetta allo Stato individuare gli uffici periferici dei ministeri competenti a ricevere il rapporto per l'applicazione delle sanzioni amministrative, alle quali si riferisce l'art. 32 L. n. 689 del 1981, ove tali sanzioni siano conseguenti alla violazione di norme disciplinanti materie di propria competenza, tanto se esercitate da uffici della amministrazione statale, tanto se esercitate dai comuni o da altri enti locali, mentre spetta alle regioni individuare i propri uffici competenti a ricevere il suindicato rapporto per le violazioni di norme attinenti a materie affidate a competenze regionali, proprie o delegate. Spettanza allo Stato del potere di indicare gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni: a) art. 669 cod. pen. e artt. 121 e 124, primo comma, del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 773 del 1931 (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti); b) art. 687 cod. pen., artt. 181 e 186 del regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 635 del 1940 (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti); c) art. 153 del r.d. n. 1447 del 1912 (conflitto sollevato dalle regioni Toscana e Lombardia); d) artt. 1178; 1179; 1180; 1184; 1208; 1210; 1215, primo e ultimo comma; 1219, secondo comma; 1221, secondo comma; 1224, primo comma, 1233, del codice di navigazione, r.d. n. 327 del 1942.
Spetta allo Stato individuare gli uffici periferici dei ministeri competenti a ricevere il rapporto per l'applicazione delle sanzioni amministrative, alle quali si riferisce l'art. 32 L. n. 689 del 1981, ove tali sanzioni siano conseguenti alla violazione di norme disciplinanti materie di propria competenza, tanto se esercitate da uffici della amministrazione statale, tanto se esercitate dai comuni o da altri enti locali, mentre spetta alle regioni individuare i propri uffici competenti a ricevere il suindicato rapporto per le violazioni di norme attinenti a materie affidate a competenze regionali, proprie o delegate. Spettanza allo Stato del potere di indicare gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni: a) art. 669 cod. pen. e artt. 121 e 124, primo comma, del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 773 del 1931 (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti); b) art. 687 cod. pen., artt. 181 e 186 del regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 635 del 1940 (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti); c) art. 153 del r.d. n. 1447 del 1912 (conflitto sollevato dalle regioni Toscana e Lombardia); d) artt. 1178; 1179; 1180; 1184; 1208; 1210; 1215, primo e ultimo comma; 1219, secondo comma; 1221, secondo comma; 1224, primo comma, 1233, del codice di navigazione, r.d. n. 327 del 1942.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte