Sentenza 88/2021 (ECLI:IT:COST:2021:88)
Massima numero 43825
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  24/03/2021;  Decisione del  24/03/2021
Deposito del 05/05/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Massime associate alla pronuncia:  43826


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - Autorizzazioni e vigilanza sulle attività di trasporto sanitario - Ulteriori competenze assegnate ai soggetti autorizzati a svolgere le attività di trasporto sanitario di soccorso avanzato e di primo soccorso - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza statale nella materia concorrente delle professioni - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Toscana n. 83 del 2019, che assegna ulteriori competenze ai soggetti autorizzati a svolgere le attività di trasporto sanitario di soccorso avanzato e di primo soccorso. Il ricorrente non chiarisce, in alcun modo, le ragioni per cui il parametro costituzionale invocato sarebbe violato dalla norma impugnata. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale si fonda su un'argomentazione adeguata e non meramente assertiva, in quanto l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. (Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2020, n. 286 del 2019, n. 32 del 2017 e n. 141 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  30/12/2019  n. 83  art. 2  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte