Legalità (principio di) - In genere - Differente portata nel diritto penale - In particolare: differenze tra pene e misure di sicurezza - Necessità, quanto alle seconde, di valutarne finalità e oggetto. (Classif. 140001).
Non tutte le misure che rientrano nella competenza del giudice penale sono soggette al medesimo statuto di garanzia. La Costituzione prevede, al secondo e al terzo comma dell’art. 25, una diversa estensione del principio di legalità in materia, rispettivamente, di pene e di misure di sicurezza. E persino il principio di proporzionalità si declina in modo necessariamente differente laddove sia riferito a misure orientate primariamente a punire l’interessato per un fatto da questi colpevolmente commesso, oppure a prevenire un pericolo, o ancora a ripristinare semplicemente la situazione, fattuale e giuridica, preesistente al reato. Ciò vale anche rispetto alle diverse forme di confisca affidate alla competenza del giudice penale, la cui natura deve essere valutata in relazione alla specifica finalità e allo specifico oggetto di ciascuna di esse, nella consapevolezza della estrema varietà di disciplina e funzioni delle confische previste nell’ordinamento italiano. (Precedenti: S. 5/2023 - mass. 45383; S. 46/1964 - mass. 2145; S. 29/1961 - mass. 1237).