Sentenza 1042/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1042)
Massima numero 12962
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
22/11/1988; Decisione del
22/11/1988
Deposito del 30/11/1988; Pubblicazione in G. U. 07/12/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1042/88. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE A PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI - OBBLIGO DEI DATORI DI LAVORO A PROVVEDERVI, SU ISTANZA DEI LAVORATORI, TRAMITE LE UNITA' SANITARIE LOCALI - OBBLIGO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI DI ESEGUIRE GLI ACCERTAMENTI RICHIESTI - INTERFERENZA CON LA NORMATIVA STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - L. REGIONALE EMILIA-ROMAGNA 13 GENNAIO 1988, N. 131. D.P.R. 19 MARZO 1956, N. 303, ARTT. 4, 5 E 33. L. 23 DICEMBRE 1978, N. 833, ARTT. 4 N. 2, 6 LETT. M) E 24. L. REGIONALE EMILIA-ROMAGNA 22 OTTOBRE 1979, N. 33, ART. 10.
SENT. 1042/88. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE A PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI - OBBLIGO DEI DATORI DI LAVORO A PROVVEDERVI, SU ISTANZA DEI LAVORATORI, TRAMITE LE UNITA' SANITARIE LOCALI - OBBLIGO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI DI ESEGUIRE GLI ACCERTAMENTI RICHIESTI - INTERFERENZA CON LA NORMATIVA STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - L. REGIONALE EMILIA-ROMAGNA 13 GENNAIO 1988, N. 131. D.P.R. 19 MARZO 1956, N. 303, ARTT. 4, 5 E 33. L. 23 DICEMBRE 1978, N. 833, ARTT. 4 N. 2, 6 LETT. M) E 24. L. REGIONALE EMILIA-ROMAGNA 22 OTTOBRE 1979, N. 33, ART. 10.
Testo
REGIONE EMILIA-ROMAGNA La disciplina generale relativa all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e' riservata allo Stato ai sensi degli artt. 4, n. 2, 6 lett. m) e 24 della legge n. 833 del 1978. la legge regionale impugnata, stabilendo, in contrasto con l'art. 33 del d.P.R. n. 303 del 1956, che se i lavoratori, tramite le rappresentanze di cui all'art. 9 della legge n. 300 del 1970, lo richiedano, i datori di lavoro sono obbligati a provvedere alle visite mediche preventive e periodiche previste dal citato art. 33 attraverso le unita' sanirarie locali, e che queste ultime sono obbligate ad eseguire gli accertamenti sanitari richiesti dai datori di lavoro, modifica incisivamente la disciplina statale nella materia 'de qua', creando per la Regione Emilia- Romagna condizioni e modi di tutela della salute nei luoghi di lavoro difformi da quelli previsti per il territorio nazionale. Va, pertanto, dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 13 gennaio 1988, n. 131.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA La disciplina generale relativa all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e' riservata allo Stato ai sensi degli artt. 4, n. 2, 6 lett. m) e 24 della legge n. 833 del 1978. la legge regionale impugnata, stabilendo, in contrasto con l'art. 33 del d.P.R. n. 303 del 1956, che se i lavoratori, tramite le rappresentanze di cui all'art. 9 della legge n. 300 del 1970, lo richiedano, i datori di lavoro sono obbligati a provvedere alle visite mediche preventive e periodiche previste dal citato art. 33 attraverso le unita' sanirarie locali, e che queste ultime sono obbligate ad eseguire gli accertamenti sanitari richiesti dai datori di lavoro, modifica incisivamente la disciplina statale nella materia 'de qua', creando per la Regione Emilia- Romagna condizioni e modi di tutela della salute nei luoghi di lavoro difformi da quelli previsti per il territorio nazionale. Va, pertanto, dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 13 gennaio 1988, n. 131.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte