Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - Autorizzazioni e vigilanza sulle attività di trasporto sanitario - Composizione dell'equipaggio delle autoambulanze gestite dai soggetti diversi dalle aziende sanitarie, dalle amministrazioni statali e dall'associazione italiana della Croce Rossa - Inclusione dell'autista soccorritore - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza statale nella materia concorrente delle professioni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 4, commi 1, lett. a), 2, lett. a), 3, lett. a), e 4, della legge reg. Toscana n. 83 del 2019, che include la figura dell'autista soccorritore nella composizione dell'equipaggio delle autoambulanze gestite da soggetti diversi dalle aziende sanitarie, dalle amministrazioni statali e dall'associazione italiana della Croce Rossa. Le disposizioni regionali impugnate, lungi dall'istituire una nuova professione, vanno ricondotte alla competenza legislativa residuale della Regione sulla formazione professionale e alla materia dell'organizzazione sanitaria che, pur non avendo più autonoma rilevanza dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, deve comunque essere ricompresa nella materia della tutela della salute. (Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2015, n. 207 del 2010 e n. 181 del 2006).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni, dotate di potestà legislativa in materia di formazione professionale, possono regolare corsi di formazione relativi alle professioni già istituite dallo Stato e l'esercizio di tale attribuzione regionale può venire realizzato nell'interesse formativo di qualunque lavoratore, anche al di fuori di un tipico inquadramento professionale di quest'ultimo, purché con ciò non si dia vita ad una nuova professione, rilevante in quanto tale nell'ordinamento giuridico. (Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2012 e n. 271 del 2009).