Sentenza 1044/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1044)
Massima numero 12964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  22/11/1988;  Decisione del  22/11/1988
Deposito del 30/11/1988; Pubblicazione in G. U. 07/12/1988
Massime associate alla pronuncia:  12963


Titolo
SENT. 1044/88 B. REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTRIBUTI STATALI - TOSSICODIPENDENZA - CONTRIBUTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO AD ENTI CON FINALITA' DI PREVENZIONE E RECUPERO DEI TOSSICODIPENDENTI - EROGAZIONE DIRETTA E NON PER IL TRAMITE DELLE REGIONI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE E DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - INSUSSISTENZA. - D.L. 1 APRILE 1988 N. 103, ART. 1. L. 1 GIUGNO 1988 N. 176. - COST., ARTT. 117, 118, 119, 97.

Testo
REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTRIBUTI STATALI - TOSSICODIPENDENZA Il d.l. n. 103 del 1988, convertito in L. n. 176 del 1988, prevedendo l'erogazione, per un limitato periodo di tempo (triennio 1988-1990), da parte del Ministero dell'interno, di contributi finanziari in favore di Comuni, di UU.SS.LL., di associazioni di volontariato, di comunita' terapeutiche e di altri enti privati, a scopo di sostegno delle attivita' di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti e di distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate, non lede ne' l'autonomia finanziaria, ne' alcuna competenza delle Regioni, poiche', da un lato, la relativa erogazione avviene a carico di uno speciale capitolo del bilancio statale (non attinente ai rapporti con le Regioni) e, dall'altro lato, siffatto tipo di intervento diretto dello Stato nella materia de qua trae la sua giustificazione, anche costituzionale, dalla contingente recrudescenza del fenomeno della tossicodipendenza e dalla necessita' di disciplinarne gli aspetti incidenti sulla sicurezza e sull'ordine pubblico (rispetto alla cui tutela assume un rilievo certamente strumentale lo svolgimento delle suddette attivita'), sia pure soltanto in via temporanea ed urgente ed in attesa di disposizioni destinate a costituire una disciplina organica e compiuta di tutte la implicazioni del menzionato fenomeno: cio' non senza l'avvertenza che ulteriori ritardi nell'adozione di tale disciplina, oltre ogni ragionevole limite di tempo, potrebbero, in futuro, indurre la Corte ad una diversa valutazione della questione. - v. S. n. 243 del 1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte