Ordinanza 1051/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1051)
Massima numero 13024
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  22/11/1988;  Decisione del  22/11/1988
Deposito del 30/11/1988; Pubblicazione in G. U. 07/12/1988
Massime associate alla pronuncia:  13022


Titolo
ORD. 1051/88 B. IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - OBBLIGO DELLA DENUNCIA - RITARDO - GRADUAZIONE DELLA SANZIONE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione - la questione di legittimita' dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilita' di graduare la sanzione, in relazione al ritardo con cui il contribuente assolve l'obbligo della denuncia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte