Ordinanza 1055/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1055)
Massima numero 14052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
22/11/1988; Decisione del
22/11/1988
Deposito del 30/11/1988; Pubblicazione in G. U. 07/12/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 1055/88. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - VICE PRETORI ONORARI - ESERCIZIO DELLA POTESTA' GIURIDIZIONALE - CONDIZIONI - MANCANZA O IMPEDIMENTO DEL TITOLARE DELLA PRETURA O DEI MAGISTRATI IN SOTTORDINE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 1055/88. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - VICE PRETORI ONORARI - ESERCIZIO DELLA POTESTA' GIURIDIZIONALE - CONDIZIONI - MANCANZA O IMPEDIMENTO DEL TITOLARE DELLA PRETURA O DEI MAGISTRATI IN SOTTORDINE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 106, secondo comma, Cost. rimette alla discrezionale valutazione del legislatore ordinario se ammettere, o meno, la nomina di magistrati onorari, con la conseguenza che tale facolta' evidentemente comprende anche quella di stabilire, con norme di carattere organizzatorio, a quali condizioni e in presenza di quali presupposti detti magistrati debbano in concreto esercitare le funzioni loro affidate. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo, comma, del R. D. 30 gennaio 1941, n. 12, sollevata, in riferimento all'art. 106, secondo comma, Cost., in quanto la norma, stabilendo che "i vice pretori onorari non possono di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare della pretura e dei magistrati in sottordine", limiterebbe, fino ad annullarla, la loro potesta' giurisdizionale).
L'art. 106, secondo comma, Cost. rimette alla discrezionale valutazione del legislatore ordinario se ammettere, o meno, la nomina di magistrati onorari, con la conseguenza che tale facolta' evidentemente comprende anche quella di stabilire, con norme di carattere organizzatorio, a quali condizioni e in presenza di quali presupposti detti magistrati debbano in concreto esercitare le funzioni loro affidate. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo, comma, del R. D. 30 gennaio 1941, n. 12, sollevata, in riferimento all'art. 106, secondo comma, Cost., in quanto la norma, stabilendo che "i vice pretori onorari non possono di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare della pretura e dei magistrati in sottordine", limiterebbe, fino ad annullarla, la loro potesta' giurisdizionale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 106
co. 2
Altri parametri e norme interposte