Ordinanza 1057/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1057)
Massima numero 13908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  22/11/1988;  Decisione del  22/11/1988
Deposito del 30/11/1988; Pubblicazione in G. U. 07/12/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 1057/88. MINORI - MINORE EMANCIPATO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN'IMPRESA COMMERCIALE - ESCLUSIONE PER I MINORI ULTRASEDICENNI NON CONIUGATI - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. CIV., ARTT. 390 E 397. - COST., ART. 3.

Testo
Poiche' l'emancipazione di diritto ha uno specifico fondamento nel matrimonio in ragione dell'incompatibilita' dello stato coniugale col perdurare della soggezione alla potesta' dei genitori o alla tutela, la posizione del minore ultrasedicenne non coniugato e', in questo senso, diametralmente opposta, onde l'esclusione nei suoi confronti della possibilita' di emancipazione per provvedimento del giudice e' una scelta discrezionale del legislatore in nessun modo censurabile per violazione del principio di eguaglianza, essendo l'emancipazione giudiziale (soppressa dalla legge n. 39 del 1975) e l'emancipazione di diritto istituti diversi. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 390 e 397

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte