Sentenza 1060/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1060)
Massima numero 12967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  24/11/1988;  Decisione del  24/11/1988
Deposito del 06/12/1988; Pubblicazione in G. U. 14/12/1988
Massime associate alla pronuncia:  12965  12966


Titolo
SENT. 1060/88 C. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI ENTI LOCALI - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO - RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO - ESCLUSIONE DEL DIRITTO AGLI INTERESSI SULLE RELATIVE SOMME - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.L. 31 AGOSTO 1987 N. 359, ART. 23, COMMA QUARTO. L. 29 OTTOBRE 1987 N. 440. - COST., ART. 3.

Testo
IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI ENTI LOCALI - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO E' costituzionalmente illegittimo l'art. 23, quarto comma del d.l. n. 359 del 1987, convertito in L. n. 440 del 1987, nella parte in cui, sancendo che la riliquidazione, con inclusione dell'indennita' integrativa speciale, dell'indennita' premio di servizio non da' luogo a corresponsione di interessi, determina, in violazione dell'art. 3 Cost., un'irrazionale disparita' di trattamento fra gli aventi diritto a siffatta riliquidazione e gli altri creditori dell'Istituto previdenziale, tenuto conto della circostanza che, rispetto a quest'ultimo, la decorrenza dei prefissati termini di pagamento determina automaticamente la mora ed ha inizio, de iure, dal momento della richiesta del dipendente, pur in assenza dell'emissione del mandato di pagamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte