Sentenza 1061/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1061)
Massima numero 12198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  24/11/1988;  Decisione del  24/11/1988
Deposito del 06/12/1988; Pubblicazione in G. U. 14/12/1988
Massime associate alla pronuncia:  12199


Titolo
SENT. 1061/88 A. REGIONE CAMPANIA - DIPENDENTI U.S.L. PROVENIENTI DA ORGANISMI SANITARI E MUTUALISTICI PREESISTENTI - INQUADRAMENTO - REQUISITI DI ANZIANITA', SERVIZIO E QUALIFICA - RIFERIMENTO A DATA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE STATALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER RITENUTI ABROGAZIONE E SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO DELLA LEGGE STATALE - REIEZIONE.

Testo
Non sussistono, ne' sono state indicate, ragioni che possano far ritenere implicitamente abrogato ad opera della legge 29 marzo 1983, n. 93 (come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426) l'art. 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (assunto a parametro della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., della legge della Regione Campania riapprovata il 27 novembre 1987), che fissava al 20 dicembre 1979 la data di riferimento per determinare i requisiti e le condizioni inerenti a qualifiche, livelli, esercizio di funzioni, ecc., del personale da inquadrare nel servizio sanitario nazionale. Ne' puo' sostenersi che tale norma sia venuta meno per effetto delle sentenze nn. 219 del 1984 e n. 610 del 1988, le quali, riguardando, rispettivamente, la contrattazione collettiva e gli organici delle UU.SS.LL., hanno lasciato invariata la competenza generale dello Stato in materia sanitaria. - S. nn. 219/1984, 610/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  20/12/1979  n. 761  art. 64    co. 4