Sentenza 1064/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1064)
Massima numero 13287
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  24/11/1988;  Decisione del  24/11/1988
Deposito del 06/12/1988; Pubblicazione in G. U. 14/12/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1064/88. PROFESSIONISTI - GEOMETRI - CREDITI PER COMPENSI PROFESSIONALI - INTERESSI - INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO - NON FONDATEZZA. - L. 2 MARZO 1949 N. 144, ART. 15. - COST., ARTT. 3, 35.

Testo
La disciplina dei crediti professionali dei geometri - relativamente alla misura dei correlativi interessi, ragguagliata al "tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia", dall'art. 15 della L. n. 144/1949 - e' ragionevolmente giustificata dalla peculiare natura di tali crediti onde non e' comparabile per disomogeneita' de dati, a quella della generalita' dei crediti per somme di denaro, ne' puo' reputarsi derogatoria ("in melius") rispetto alla disciplina dei crediti delle altre categorie di professionisti: per la maggior parte delle quali (v. ingegneri, architetti, avvocati, procuratori, dottori commercialisti) e' sancito un trattamento invero analogo a quello dei geometri (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 L. 144/1949 in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte