Sentenza 1066/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1066)
Massima numero 13289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
24/11/1988; Decisione del
24/11/1988
Deposito del 06/12/1988; Pubblicazione in G. U. 14/12/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1066/88. CREDITO - FACTORING - VALLE D'AOSTA - CONTRIBUTI PUBBLICI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE RELATIVO AD OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONI PERFEZIONATE DA AZIENDE INDUSTRIALI AVENTI SEDE NELLA REGIONE - ATTIVITA' ESORBITANTE DALLE COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA. - LEGGE REGIONE VALLE D'AOSTA RIAPPROVATA IL 6 APRILE 1988 - COST., ARTT. 3, 5, 41, 81, 97, PRIMO COMMA, 120 , 127.
SENT. 1066/88. CREDITO - FACTORING - VALLE D'AOSTA - CONTRIBUTI PUBBLICI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE RELATIVO AD OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONI PERFEZIONATE DA AZIENDE INDUSTRIALI AVENTI SEDE NELLA REGIONE - ATTIVITA' ESORBITANTE DALLE COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA. - LEGGE REGIONE VALLE D'AOSTA RIAPPROVATA IL 6 APRILE 1988 - COST., ARTT. 3, 5, 41, 81, 97, PRIMO COMMA, 120 , 127.
Testo
Col prevedere il finanziamento di una attivita' di "factoring" a vantaggio di aziende industriali aventi sede nel territorio della regione, la L. della Valle d'Aosta riapprovata il 6 aprile 1988, tende a promuovere lo sviluppo di alcuni settori dell'economia locale attraverso lo strumento dell'incentivazione. Senza con cio' porsi in contrasto: - "ne' con l'art. 41 Cost.", poiche' la liberta' d'impresa non e' in alcun modo insidiata dall'offerta di opportunita' che possono essere o non accettate; - "ne' con gli artt. 3, 5, 120 Cost." sotto il profilo della introduzione di condizioni di disparita' tra operatori economici di regioni diverse, poiche' una siffatta conseguenza e' inevitabilmente connessa ad ogni tipo di incentivo (per sua natura diretto a promuovere lo sviluppo di determinate attivita' in determinati ambiti territoriali e non puo' essere censurata quando non urti (il che, nella specie, non e' dedotto) con criteri di ragionevolezza; - "ne' con gli artt. 3 e 51 dello Statuto speciale Valle d'Aosta", poiche' la potesta' di integrazione delle leggi della repubblica, in materia di industria e commercio, prevista dal citato art. 3, consente alla Regione di provvedere nella materia disciplinata dalla legge impugnata; - "ne', infine, con gli artt. 41, terzo comma, 97, primo comma e 81 Cost.", per il fatto che le anticipazioni siano erogate dal "Consorzio garanzia fidi tra gli industriali della Valle" (cui per altro la Regione ha aderito con L. n. 32/76), poiche' e' infatti pratica diffusa e legittima quella del ricorso da parte dell'Amministrazione pubblica ad organismi aventi natura privata o caratterizzati, come nel caso , dalla compresenza di soggetti privati e pubblici (cfr. sent. 735/88). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge regione Valle d'Aosta riapprovata il 6 aprile 1988, recante "Erogazione al consorzio di garanzia fidi tra gli industriali della Valle di un contributo per l'anno 1988 per l'abbattimento del tasso di interesse delle anticipazioni su cessioni di crediti commerciali perfezionate da aziende valdostane", in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 81, 97, 120 Cost., 3 e 51 St. spec. Valle d'Aosta).
Col prevedere il finanziamento di una attivita' di "factoring" a vantaggio di aziende industriali aventi sede nel territorio della regione, la L. della Valle d'Aosta riapprovata il 6 aprile 1988, tende a promuovere lo sviluppo di alcuni settori dell'economia locale attraverso lo strumento dell'incentivazione. Senza con cio' porsi in contrasto: - "ne' con l'art. 41 Cost.", poiche' la liberta' d'impresa non e' in alcun modo insidiata dall'offerta di opportunita' che possono essere o non accettate; - "ne' con gli artt. 3, 5, 120 Cost." sotto il profilo della introduzione di condizioni di disparita' tra operatori economici di regioni diverse, poiche' una siffatta conseguenza e' inevitabilmente connessa ad ogni tipo di incentivo (per sua natura diretto a promuovere lo sviluppo di determinate attivita' in determinati ambiti territoriali e non puo' essere censurata quando non urti (il che, nella specie, non e' dedotto) con criteri di ragionevolezza; - "ne' con gli artt. 3 e 51 dello Statuto speciale Valle d'Aosta", poiche' la potesta' di integrazione delle leggi della repubblica, in materia di industria e commercio, prevista dal citato art. 3, consente alla Regione di provvedere nella materia disciplinata dalla legge impugnata; - "ne', infine, con gli artt. 41, terzo comma, 97, primo comma e 81 Cost.", per il fatto che le anticipazioni siano erogate dal "Consorzio garanzia fidi tra gli industriali della Valle" (cui per altro la Regione ha aderito con L. n. 32/76), poiche' e' infatti pratica diffusa e legittima quella del ricorso da parte dell'Amministrazione pubblica ad organismi aventi natura privata o caratterizzati, come nel caso , dalla compresenza di soggetti privati e pubblici (cfr. sent. 735/88). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge regione Valle d'Aosta riapprovata il 6 aprile 1988, recante "Erogazione al consorzio di garanzia fidi tra gli industriali della Valle di un contributo per l'anno 1988 per l'abbattimento del tasso di interesse delle anticipazioni su cessioni di crediti commerciali perfezionate da aziende valdostane", in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 81, 97, 120 Cost., 3 e 51 St. spec. Valle d'Aosta).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 120
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte