Sentenza 1067/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1067)
Massima numero 12968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
24/11/1988; Decisione del
24/11/1988
Deposito del 06/12/1988; Pubblicazione in G. U. 14/12/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1067/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSEGNI FAMILIARI - MAGGIORAZIONE - CALCOLO DEL REDDITO FAMILIARE CON INCLUSIONE DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI AD ANNI ANTERIORI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 29 GENNAIO 1983 N. 17, CONVERTITO NELLA LEGGE 25 MARZO 1983, N. 79, ART. 6, COMMA PRIMO E TERZO. D.L. 17 APRILE 1984 N. 70, CONVERTITO NELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 219, ART. 2, COMMA SECONDO. - COST., ARTT. 3 E 31.
SENT. 1067/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSEGNI FAMILIARI - MAGGIORAZIONE - CALCOLO DEL REDDITO FAMILIARE CON INCLUSIONE DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI AD ANNI ANTERIORI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 29 GENNAIO 1983 N. 17, CONVERTITO NELLA LEGGE 25 MARZO 1983, N. 79, ART. 6, COMMA PRIMO E TERZO. D.L. 17 APRILE 1984 N. 70, CONVERTITO NELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 219, ART. 2, COMMA SECONDO. - COST., ARTT. 3 E 31.
Testo
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE E' ragionevole che nel coacervo dei redditi familiari da assumere come parametro per stabilire la spettanza o meno della maggiorazione degli assegni familiari per i lavoratori dipendenti, siano compresi anche gli arretrati percepiti nel periodo paga considerato e soggetti a tassazione separata, posto che essi pure concorrono ad integrare la disponibilita' dei mezzi economici della famiglia in tale periodo. Parimenti ragionevole e' la esclusione dal computo del reddito familiare complessivo del trattamento di fine rapporto, che non e' formato da retribuzioni arretrate, e che, del resto, ha una funzione previdenziale che si proietta nel futuro ben oltre il periodo di riferimento del calcolo ai fini della maggiorazione degli assegni familiari. Ne' e' ravvisabile, nelle norme censurate, la violazione dell'art. 31 Cost., poiche' la determinazione delle forme e della misura delle provvidenze economiche a sostegno del nucleo familiare e' materia di valutazione discrezionale del legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., degli artt. 6, comma primo e terzo, del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella L. 25 marzo 1983 n. 79, e 2, comma secondo, del d.l. 17 aprile 1984, n. 70, convertito nella legge 12 giugno 1984, n. 219, nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione della maggiorazione degli assegni familiari per i lavoratori dipendenti, ricomprendono nel calcolo annuale del reddito familiare complessivo, assoggettabile all'I.R.PE.F. nell'anno precedente il periodo di paga in corso, anche gli emolumenti relativi ad anni anteriori e soggetti a tassazione separata, escludendo solo i trattamenti di fine rapporto).
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE E' ragionevole che nel coacervo dei redditi familiari da assumere come parametro per stabilire la spettanza o meno della maggiorazione degli assegni familiari per i lavoratori dipendenti, siano compresi anche gli arretrati percepiti nel periodo paga considerato e soggetti a tassazione separata, posto che essi pure concorrono ad integrare la disponibilita' dei mezzi economici della famiglia in tale periodo. Parimenti ragionevole e' la esclusione dal computo del reddito familiare complessivo del trattamento di fine rapporto, che non e' formato da retribuzioni arretrate, e che, del resto, ha una funzione previdenziale che si proietta nel futuro ben oltre il periodo di riferimento del calcolo ai fini della maggiorazione degli assegni familiari. Ne' e' ravvisabile, nelle norme censurate, la violazione dell'art. 31 Cost., poiche' la determinazione delle forme e della misura delle provvidenze economiche a sostegno del nucleo familiare e' materia di valutazione discrezionale del legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., degli artt. 6, comma primo e terzo, del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella L. 25 marzo 1983 n. 79, e 2, comma secondo, del d.l. 17 aprile 1984, n. 70, convertito nella legge 12 giugno 1984, n. 219, nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione della maggiorazione degli assegni familiari per i lavoratori dipendenti, ricomprendono nel calcolo annuale del reddito familiare complessivo, assoggettabile all'I.R.PE.F. nell'anno precedente il periodo di paga in corso, anche gli emolumenti relativi ad anni anteriori e soggetti a tassazione separata, escludendo solo i trattamenti di fine rapporto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte