Ordinanza 1068/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1068)
Massima numero 12969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
24/11/1988; Decisione del
24/11/1988
Deposito del 06/12/1988; Pubblicazione in G. U. 14/12/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 1068/88. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO QUALE SANZIONE DISCIPLINARE - GARANZIE PROCEDIMENTALI EX ART. 7 LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 - ESCLUSIONE IN CASO DI IMPRESE CON MENO DI SEDICI DIPENDENTI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - L. 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 7, COMMA SECONDO E TERZO. - COST., ARTT. 2 E 3.
ORD. 1068/88. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO QUALE SANZIONE DISCIPLINARE - GARANZIE PROCEDIMENTALI EX ART. 7 LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 - ESCLUSIONE IN CASO DI IMPRESE CON MENO DI SEDICI DIPENDENTI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - L. 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 7, COMMA SECONDO E TERZO. - COST., ARTT. 2 E 3.
Testo
LAVORO (RAPPORTO DI) La valutazione della prospettata questione di legittimita' costituzionale richiede che siano precisati tutti i punti rilevanti: pertanto quando questi non siano chiariti dal giudice remittente, a lui vanno, a tal fine, restituiti gli atti (nella specie, il Pretore di Firenze aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 7, comma secondo e terzo, della L. 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui escludono l'applicabilita' delle garanzie procedimentali ivi previste alle sanzioni espulsive in imprese con meno di sedici dipendenti: l'ordinanza di rimessione non aveva chiarito se il licenziamento de quo fosse stato intimato ai sensi dell'art. 2118 o dell'art. 2119 c.c., ne' se il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro considerato richiamasse, in tema di licenziamenti "per mancanze", le garanzie procedimentali previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori).
LAVORO (RAPPORTO DI) La valutazione della prospettata questione di legittimita' costituzionale richiede che siano precisati tutti i punti rilevanti: pertanto quando questi non siano chiariti dal giudice remittente, a lui vanno, a tal fine, restituiti gli atti (nella specie, il Pretore di Firenze aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 7, comma secondo e terzo, della L. 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui escludono l'applicabilita' delle garanzie procedimentali ivi previste alle sanzioni espulsive in imprese con meno di sedici dipendenti: l'ordinanza di rimessione non aveva chiarito se il licenziamento de quo fosse stato intimato ai sensi dell'art. 2118 o dell'art. 2119 c.c., ne' se il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro considerato richiamasse, in tema di licenziamenti "per mancanze", le garanzie procedimentali previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte