Sentenza 128/1963 (ECLI:IT:COST:1963:128)
Massima numero 1942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  04/07/1963;  Decisione del  04/07/1963
Deposito del 13/07/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1936  1937  1938  1939  1940  1941  1943  1944  1945


Titolo
SENT. N. 128/63 G. REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - POTERI DI ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE PUBBLICA - SI ESTENDE ALLA EDILIZIA E ALLA POLIZIA LOCALE - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1962, ART. 58 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE. (STATUTO SPECIALE T.A.A., ART. 46).

Testo
La norma dell'art. 46 Statuto Trentino-Alto Adige, che attribuisce al Presidente della Giunta provinciale la facolta' di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza ed igiene pubblica si ricollega alle norme consimili contenute nella legge comunale e provinciale che attribuiscono al Prefetto poteri di ordinanza in materia di edilita', polizia locale e igiene per motivi di sanita' e sicurezza pubblica, sostituendo la competenza del Presidente della Giunta provinciale a quella del Prefetto, ond'e' presumibile che il legislatore costituente abbia voluto trasferire integralmente al Presidente della Giunta la competenza come sopra affidata al Prefetto. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58 del disegno di legge della Regione Trentino-Alto Adige del 7 novembre 1962, sollevata in relazione al citato art. 46 dello Statuto speciale, in quanto estenderebbe arbitrariamente il potere di ordinanza del Presidente della Giunta in materia di edilizia e polizia locale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 46

Altri parametri e norme interposte