Ordinanza 1069/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1069)
Massima numero 14055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  24/11/1988;  Decisione del  24/11/1988
Deposito del 06/12/1988; Pubblicazione in G. U. 14/12/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 1069/1988. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - INAPPLICABILITA' ALLA CD. LOTTIZZAZIONE ABUSIVA NEGOZIALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale concernente l'inapplicabilita' del "condono edilizio" al reato di lottizzazione abusiva cd. negoziale - caratterizzata dal solo frazionamento e vendita di lotti - e' inammissibile per insufficiente motivazione sulla rilevanza, in quanto l' ordinanza di rimessione non consente di stabilire se al caso di specie sia inapplicabile la nuova disciplina di cui all'art. 18, comma primo, L.n. 47 cit., alla cui stregua la lottizzazione abusiva negoziale postula l'esistenza di condizioni oggettive ulteriori rispetto alla pura e semplice vendita od atto equiparato. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa agli artt. 31, 34, 35, 38 e 44, L. 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui consentono il condono per la sola lottizzazione abusiva con realizzazione di opere). - S. n. 369/1988; O nn. 317, 704, 805/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte