Ordinanza 1073/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1073)
Massima numero 12727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  24/11/1988;  Decisione del  24/11/1988
Deposito del 06/12/1988; Pubblicazione in G. U. 14/12/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 1073/88. TUTELA - MANCATA PREVISIONE PER L'ASSISTENZA PERSONALE PARTICOLARMENTE GRAVOSA PRESTATA DAL TUTORE DELL'INDENNITA' PREVISTA PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DAL COMMA II DELL'ART. 379 C.C. - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA - - ART. 379, II CO., C.C. - ART. 3 COST.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di l.c. dell'art.379, II co., C.C., nella parte in cui non prevede a favore del tutore, che presta al suo pupillo assistenza personale particolarmente gravosa, "l'equa indennita'" che la norma stessa prevede invece a favore del tutore in considerazione delle difficolta' di amministrazione del patrimonio, sollevata in riferimento all'art.3 Cost. L'"equa indennita'" che, a norma dell'art.379, II co., C.C. il giudice tutelare puo' assegnare al tutore non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese, non facilmente documentabili, da cui il tutore e' gravato a cagione dell'attivita' di amministrazione del patrimonio del pupillo, cui l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilita' di nominare sostituti. L'obbligo di cura e di assistenza della persona invece non comporta oneri e spese quan- tificabili, sia pure forfettariamente in denaro e d'altronde il contenuto di tale obbligo non implica la prestazione personale di servizi, ben potendo il tutore farsi autorizzare dal giudice ad assumere persone di servizio o a collocare l'incapace in un istituto o a chiedere il soccorso delle istituzioni pubbliche. Non puo' pertanto paragonarsi la gravosita' dell'attivita' di cura dell'incapace, derivante dall'avere il tutore prestato un'assistenza personale eccedente i doveri d'ufficio, alla gravosita', derivante dall'entita' del patrimonio, dell'attivita' di amministrazione cui il tutore e' personalmente obbligato, al fine di qualificare, alla stregua dell'art.3 Cost., anche la prima come titolo per pretendere una indennita', la quale non avrebbe carattere di indennizzo, ma di compenso per l'opera prestata, compenso che contrasterebbe con il principio dell'art.379, I co., C.C. (Manifesta infondatezza della questione di l.c. Cost.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte