Ordinanza 1080/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1080)
Massima numero 12743
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  24/11/1988;  Decisione del  24/11/1988
Deposito del 06/12/1988; Pubblicazione in G. U. 14/12/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 1080/88. LOCAZIONE - LICENZA PER FINITA LOCAZIONE - RECESSO INTIMATO DA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NECESSITA' DI GIUSTA CAUSA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA. - L. 27 LUGLIO 1978, N.392, ARTICOLI 1, 3, 58, 65, C.P.C. ART. 657. - COST. ART.97.

Testo
La previsione di un obbligo di motivazione al fine di dimostrare la giusta causa del recesso anche per gli atti negoziali compiuti dalla Pubblica Amministrazione 'jure privatorum' (nella specie licenza per finita locazione) verrebbe a contrastare con il principio di eguaglianza e con quelli che regolano l'azione dell'amministrazione stessa ed il regime del negozio giuridico (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1,3,58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n.392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", e dell'art. 657 del codice di procedura civile, nella parte in cui consentono il recesso dalla locazione alla scadenza del contratto senza prevedere una giusta causa anche allorche' il locatore sia la pubblica Amministrazione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte