Ordinanza 1083/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1083)
Massima numero 15021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  24/11/1988;  Decisione del  24/11/1988
Deposito del 06/12/1988; Pubblicazione in G. U. 14/12/1988
Massime associate alla pronuncia:  15019  15020


Titolo
ORD. 1083/88 C. CORTE DEI CONTI - MAGISTRATI - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' - REGIME - ESTENSIONE AD ALTRE CATEGORIE DI MAGISTRATI - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In tema di trattamento economico dei magistrati la "ratio legis" che abbraccia l'insieme delle singole disposizioni - tra cui quella che limita ai soli magistrati della Corte dei Conti l'applicabilita' di un piu' favorevole regime degli aumenti periodici - mira a sancire l'equilibrio delle retribuzioni per tutte le categorie dei magistrati, ordinari, amministrativi, contabili, militari nonche' per gli avvocati dello Stato e come tale costituisce esercizio di discrezionalita' legislativa finalizzata alla realizzazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma della L. 2 aprile 1979, n. 97, con riferimento agli artt. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 sollevata in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione). - S. n. 413/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte