Sentenza 1085/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1085)
Massima numero 13935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  30/11/1988;  Decisione del  30/11/1988
Deposito del 13/12/1988; Pubblicazione in G. U. 21/12/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1085/88. FURTO - MANCATA RESTITUZIONE, PER CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE, DELLA COSA SOTTRATTA - OMESSA ESTENSIONE A TALE IPOTESI DELLA DISCIPLINA DETTATA PER IL FURTO D'USO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' -

Testo
Nell'ipotesi di mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta, non puo' essere chiamato a rispondere - con la conseguente sottoposizione alle piu' gravi sanzioni - di furto ordinario, colui che ha sottratto la cosa allo scopo di farne uso momentaneo e con l'intenzione di restituirla immediatamente dopo l'uso. Pertanto, per contrasto con l'art.27, primo comma, Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 626, primo comma, n.1 cod.pen. nella parte in cui non estende la disciplina (del furto d'uso consumato) ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta. S. n.364/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 1

Altri parametri e norme interposte