Sentenza 370/1988 (ECLI:IT:COST:1988:370)
Massima numero 13789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
23/03/1988; Decisione del
23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Titolo
SENT. 370/88 D. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE - DINIEGO - INSTAURAZIONE DI GIUDIZIO AMMINISTRATIVO - AZIONE PENALE - SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47, ART. 22. - COST., ART. 112.
SENT. 370/88 D. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE - DINIEGO - INSTAURAZIONE DI GIUDIZIO AMMINISTRATIVO - AZIONE PENALE - SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47, ART. 22. - COST., ART. 112.
Testo
La sospensione dell'azione penale relativa a violazioni edilizie per le quali sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria (art. 22, L. 28 febbraio 1985 n. 47) non viola l'art. 112 Cost., in quanto - essendo finalizzata all'acquisizione, in sede penale, d'un atto amministrativo il cui rilascio e' causa di estinzione del reato - essa e' limitata al solo tempo (60 giorni) previsto per lo svolgimento del procedimento amministrativo in sanatoria, e pertanto non puo' protrarsi fino alla decisione in primo grado del ricorso al TAR eventualmente proposto in caso di diniego. Consegue che, esaurito il procedimento amministrativo, il giudizio penale e l'eventuale giudizio amministrativo devono proseguire autonomamente, restando cura dei privati e del TAR adoperarsi affinche' la sanatoria eventualmente disposta dal g.a. intervenga prima della chiusura del procedimento penale, in guisa che quest'ultimo possa concludersi con sentenza di non doversi procedere. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 112 Cost. e relativa all'art. 22, L. n. 47, cit., in quanto la prevista sospensione paralizzerebbe l'azione penale 'sine die').
La sospensione dell'azione penale relativa a violazioni edilizie per le quali sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria (art. 22, L. 28 febbraio 1985 n. 47) non viola l'art. 112 Cost., in quanto - essendo finalizzata all'acquisizione, in sede penale, d'un atto amministrativo il cui rilascio e' causa di estinzione del reato - essa e' limitata al solo tempo (60 giorni) previsto per lo svolgimento del procedimento amministrativo in sanatoria, e pertanto non puo' protrarsi fino alla decisione in primo grado del ricorso al TAR eventualmente proposto in caso di diniego. Consegue che, esaurito il procedimento amministrativo, il giudizio penale e l'eventuale giudizio amministrativo devono proseguire autonomamente, restando cura dei privati e del TAR adoperarsi affinche' la sanatoria eventualmente disposta dal g.a. intervenga prima della chiusura del procedimento penale, in guisa che quest'ultimo possa concludersi con sentenza di non doversi procedere. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 112 Cost. e relativa all'art. 22, L. n. 47, cit., in quanto la prevista sospensione paralizzerebbe l'azione penale 'sine die').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte