Sentenza 1086/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1086)
Massima numero 12970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  30/11/1988;  Decisione del  30/11/1988
Deposito del 13/12/1988; Pubblicazione in G. U. 21/12/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1086/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' EROGATA DALLA GESTIONE SPECIALE COMMERCIANTI - ESCLUSIONE PER I TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA I.N.P.S. QUALORA, ANCHE PER EFFETTO DEL CUMULO, IL PENSIONATO FRUISCA DI UN TRATTAMENTO COMPLESSIVO DI PENSIONE SUPERIORE AL MINIMO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 613, ART. 19, COMMA SECONDO. - COST., ART. 3.

Testo
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE Come ripetutamente affermato dalla Corte, e' possibile il cumulo dei vari trattamenti pensionistici, sia diretti che di riversibilita' corrisposti dallo Stato, da altri Enti o da Casse di previdenza e, in particolare, dall'I.N.P.S., perche' il trattamento dovuto e' pur sempre il corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro, e perche' i trattamenti pensionistici realizzano per i lavoratori le esigenze relative al tenore di vita conseguito dagli stessi in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta, e, comunque, sono diretti a soddisfare i bisogni essenziali degli stessi lavoratori e dei loro familiari. Va, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione Speciale Commercianti per i titolari di pensione diretta I.N.P.S.. - S.n. 503/1988; 184/1988; 230/1974; 263/1976; 34/1981; 102/1982; 314/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte