Sentenza 1087/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1087)
Massima numero 12972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  30/11/1988;  Decisione del  30/11/1988
Deposito del 13/12/1988; Pubblicazione in G. U. 21/12/1988
Massime associate alla pronuncia:  12971


Titolo
SENT. 1087/88 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LAVORATORI DETENUTI - REMUNERAZIONE - QUOTA VERSATA ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO A SEGUITO DI IUS SUPERVENIENS. - LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, ART. 23. LEGGE 10 OTTOBRE 1986, N. 663, ART. 29. LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 641 - COST., ARTT. 3, 36, 53,COMMA PRIMO.

Testo
ORDINAMENTO PENITENZIARIO L'art. 23 della L. n. 354 del 1975 e' stato abrogato dall'art. 29 della L. 10 ottobre 1986, n. 663. Pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice remittente per una nuova valutazione della questione sollevata alla stregua dell'attuale stato della legislazione.(Questione di legittimita' costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 36 e 53, comma primo, Cost., dell'art. 23 della L.n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede che la remunerazione corrisposta per il lavoro dei detenuti sia determinata nella misura di sette decimi della mercede per gli imputati e condannati, e gli altri tre decimi siano versati alle Regioni ed agli enti locali, a seguito della soppressione della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, alla quale in precedenza erano erogati, soppressione avvenuta con L. 21 ottobre 1978, n. 641).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte