Sentenza 1088/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1088)
Massima numero 12973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  30/11/1988;  Decisione del  30/11/1988
Deposito del 13/12/1988; Pubblicazione in G. U. 21/12/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1088/88. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - INVALIDI CIVILI AFFETTI DA MENOMAZIONI DI NATURA PSICHICA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482, ART. 5. - COST., ART. 3.

Testo
LAVORO (COLLOCAMENTO AL) Come gia' rilevato dalla Corte, non sono ammissibili esclusioni o limitazioni dirette a relegare in situazioni di discriminazione soggetti che, colpiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno, all'incontro, pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro. La Corte ha,altresi', prospettato la necessita' di una normativa sociale, affermando che e' rimessa al legislatore la determinazione di adeguati rimedi al riguardo. Allo stato, pertanto, si confermano le precedenti decisioni, ritenendo la non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della Legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui esclude dall'ambito d'applicazione della stessa legge la categoria degli invalidi civili affetti da menomazioni di natura psichica. Peraltro, la rilevata esigenza di una nuova disciplina della materia e' ormai indilazionabile, di guisa che un eventuale, nuovo intervento della Corte nella materia, perdurando l'attuale inerzia del legislatore, non potrebbe che dirigersi nel senso della rigorosa applicazione dei precetti costituzionali. - S.n. 163/1983; 52/1985; O.nn. 487 e 951/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte