Ordinanza 1095/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1095)
Massima numero 12974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  30/11/1988;  Decisione del  30/11/1988
Deposito del 13/12/1988; Pubblicazione in G. U. 21/12/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 1095/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICI MADRI - ASTENSIONE OBBLIGATORIA TRA IL TERZO E IL SETTIMO MESE DOPO IL PARTO PER LA DONNA ADDETTA A LAVORAZIONI PERICOLOSE, FATICOSE O INSALUBRI CHE NON POSSA ESSERE SPOSTATA AD ALTRE MANSIONI - ESCLUSIONE DELLA INDENNITA' GIORNALIERA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE, ATTINENTE A NORMA GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA. - LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204, ART. 15, COMMA PRIMO. - COST., ARTT. 3, COMMA PRIMO; 37, COMMA PRIMO; 38, COMMA SECONDO.

Testo
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale attinente a norme gia' dichiarate costituzionalmente illegittime (nella specie, si trattava della disposizione di cui all'art. 15, comma primo, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui esclude dal diritto all'indennita' giornaliera pari all'80% della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo e la fine del settimo mese dopo il parto, la donna addetta a lavorazioni pericolose, faticose o insalubri che, non potendo essere spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente Ispettoravo del lavoro, disposizione gia' dichiarata, nella stessa parte, costituzionalmente illegittima con sentenza n. 972 del 1988). - S.n. 972/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 37  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte