Sentenza 1102/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1102)
Massima numero 13959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  30/11/1988;  Decisione del  30/11/1988
Deposito del 13/12/1988; Pubblicazione in G. U. 21/12/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1102/88. MISURE DI SICUREZZA - ASSEGNAZIONE A UNA CASA DI CURA E DI CUSTODIA PER I DELITTI 'EX' ART. 219, COMMA TERZO, COD. PEN. - PERICOLOSITA' SOCIALE DERIVANTE DA SEMINFERMITA' DI MENTE - ACCERTAMENTO NEL MOMENTO IN CUI LA MISURA VIENE DISPOSTA E NON ANCHE IN QUELLO DELLA SUA ESECUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Analogamente a quanto previsto per i piu' gravi reati cui si riferiscono i commi primo e secondo dell'art. 219 cod. pen., anche per le ipotesi di reato contemplate dal successivo comma terzo e' necessario verificare se la pericolosita' sociale derivante dalla seminfermita' psichica persista anche nel momento della concreta esecuzione della misura di sicurezza da applicare. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 219, comma terzo, cod. pen., nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento (demandato al magistrato di sorveglianza) della pericolosita' sociale, derivante dalla seminfermita' di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione. - v. S. n. 249/1983 (dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale parziale dei commi primo e secondo, art. 219 cod. pen.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte