Sentenza 1103/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1103)
Massima numero 12853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/12/1988;  Decisione del  12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1103/88 REGIONI A STATUTO ORDINARIO - LIGURIA - COLLABORAZIONE VOLONTARIA CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEI MEDICI INSERITE NELLE GRADUATORIE 'EX' ART. 48 LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833 - MODALITA' - USO DI MODULARI SIMILI A QUELLI UTILIZZATI DAI MEDICI CONVENZIONATI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FONDATEZZA. - L. R. LIGURIA 25 MARZO 1985. - COST., ART. 117; LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833, ARTT. 25, 44 E 48.

Testo
E' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in relazione all'art. 117 Cost. ed agli artt. 25, 44 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, della legge della Regione Liguria, riapprovata il 25 marzo 1985, che prevede la partecipazione volontaria alle attivita' del Servizio Sanitario nazionale da parte di medici generici e di specialisti pediatri, inseriti nella graduatoria prevista dagli accordi nazionali di cui all'art. 48 della legge n. 833 del 1978, conferendo loro la disponibilita' di appositi ricettari, utilizzabili per prescrivere farmaci, per richiedere terapie e diagnostica strumentale e di laboratorio, nonche' per il rilascio di certificazioni di malattie, ad esclusione di quelle necessarie ai fini dell'idoneita' al lavoro. Dal combinato disposto dell'art. 25 della legge n. 833 del 1978 e dell'art. 2 del decreto legge n. 433 del 1987, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, si desume il principio fondamentale per cui soltanto i medici inseriti nelle strutture del Servizio Sanitario nazionale o convenzionati con lo stesso, essendo ritenuti in possesso delle caratteristiche professionali minime per poter adeguatamente garantire la tutela della salute dei cittadini - oggetto di un loro diritto fondamentale, 'ex' art. 32 Cost. -, possono prescrivere farmaci, richiedere terapie o diagnostica e rilasciare certificati. L'illegittimita' costituzionale della legge impugnata, peraltro, non esclude che le regioni, nell'esercizio della loro potesta' legislativa concorrente in materia di formazione professionale, consentano ai medici che aspirino ad entrare nel Servizio Sanitario nazionale di acquisire una specifica professionalita' nelle strutture sanitarie pubbliche o di partecipare a corsi di formazione professionale promossi dalle regioni, contemplando, altresi', nell'ambito di tali attivita', forme di collaborazione volontaria con il Servizio Sanitario nazionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1978  n. 833  art. 25  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 44  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 48