Sentenza 1104/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1104)
Massima numero 13182
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  12/12/1988;  Decisione del  12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Massime associate alla pronuncia:  13183  13184  13185


Titolo
SENT. 1104/88 A. - PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDICE ISTRUTTORE CIVILE - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IPOTESI DI CARENZA DI POTERI DECISORI DEL GIUDICE ISTRUTTORE CIVILE - INSUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - - D.P.R. 29 MARZO 1973 N. 156, ART. 6; R.D. 19 LUGLIO 1941 N. 1198, ART. 89, SECONDO COMMA - ARTT. 3, 41 COST.

Testo
Il giudice istruttore civile non e' legittimato a sollevare questione di legittimita' costituzionale la cui soluzione e' pregiudiziale alla decisione relativa all'ammissione di determinati mezzi di prova (prova testimoniale e consulenza tecnica) in ordine ai quali la competenza a emettere provvedimenti di carattere definitivo e riservata al collegio. (Inammissibilita', per difetto di legittimazione del giudice a quo, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e 89, secondo comma, del R.D. 19 luglio 1941 n. 1198 nelle parti in cui limitano le responsabilita' del concessionariodel servizio telefonico per le interruzioni del servizio dovute a colpa del concessionario stesso, sollevata - in relazione agli artt. 3 e 41 Cost. - dal giudice istruttore civile del Tribunale di Roma).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte