Sentenza 1104/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1104)
Massima numero 13184
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
12/12/1988; Decisione del
12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Titolo
SENT. 1104/88 C. - RESPONSABILITA' CIVILE - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - LORO GESTIONE IN FORMA DI IMPRESA - RESPONSABILITA' CIVILE NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI - NECESSITA' DI UN EQUO CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI DELL'UTENTE E DEL CONCESSIONARIO. - D.P.R. 29 MARZO 1973 N. 156, ART. 6; R.D. 19 LUGLIO 1941 N. 1198, ART. 89, SECONDO COMMA - ARTT. 3, 41 COST.
SENT. 1104/88 C. - RESPONSABILITA' CIVILE - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - LORO GESTIONE IN FORMA DI IMPRESA - RESPONSABILITA' CIVILE NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI - NECESSITA' DI UN EQUO CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI DELL'UTENTE E DEL CONCESSIONARIO. - D.P.R. 29 MARZO 1973 N. 156, ART. 6; R.D. 19 LUGLIO 1941 N. 1198, ART. 89, SECONDO COMMA - ARTT. 3, 41 COST.
Testo
Ai sensi dell'art. 43 Cost. i servizi pubblici essenziali devono essere organizzati e gestiti in forma d'impresa, secondo criteri di economicita', con la conseguente conformazione dei rapporti con gli utenticome rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato. Questo dato non esclude di per se' la possibilita' di una disciplina speciale della responsabilita' del concessionario per disservizio (disciplina ispirata a criteri piu' restrittivi di quella ordinaria in ragione della complessita' tecnica della gestione e della esigenza di contenimento dei costi) ma non consente deroghe al regime comune suscettibili di alterare ingiustificatamentel'equilibrato componimento degli interessi dell'utente con quelli del concessionario e tali da non garantire un ristoro serio e non fittizio del danno subito dall'utente per colpa del concessionario. - Cfr. sent. n. 303/1988
Ai sensi dell'art. 43 Cost. i servizi pubblici essenziali devono essere organizzati e gestiti in forma d'impresa, secondo criteri di economicita', con la conseguente conformazione dei rapporti con gli utenticome rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato. Questo dato non esclude di per se' la possibilita' di una disciplina speciale della responsabilita' del concessionario per disservizio (disciplina ispirata a criteri piu' restrittivi di quella ordinaria in ragione della complessita' tecnica della gestione e della esigenza di contenimento dei costi) ma non consente deroghe al regime comune suscettibili di alterare ingiustificatamentel'equilibrato componimento degli interessi dell'utente con quelli del concessionario e tali da non garantire un ristoro serio e non fittizio del danno subito dall'utente per colpa del concessionario. - Cfr. sent. n. 303/1988
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte