Sentenza 1104/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1104)
Massima numero 13185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
12/12/1988; Decisione del
12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Titolo
SENT. 1104/88 D. - RESPONSABILITA' CIVILE - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DEROGA AL PRINCIPIO DELLA RISARCIBILITA' DEI DANNI DOVUTI A COLPA DEL CONCESSIONARIO - INSUSSISTENZA O CARATTERE IRRISORIO DEL RISTORO ALL'UTENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - D.P.R. 29 MARZO 1973 N. 156, ART. 6; R.D. 19 LUGLIO 1941 N. 1198, ART. 89, SECONDO COMMA - ARTT. 3, 41 COST.
SENT. 1104/88 D. - RESPONSABILITA' CIVILE - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DEROGA AL PRINCIPIO DELLA RISARCIBILITA' DEI DANNI DOVUTI A COLPA DEL CONCESSIONARIO - INSUSSISTENZA O CARATTERE IRRISORIO DEL RISTORO ALL'UTENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - D.P.R. 29 MARZO 1973 N. 156, ART. 6; R.D. 19 LUGLIO 1941 N. 1198, ART. 89, SECONDO COMMA - ARTT. 3, 41 COST.
Testo
La deroga al principio della risarcibilita' dei danni dovuti a colpa prevista a favore della societa' concessionaria del servizio telefonico attraverso il combinato diposto dell'art. 6 del D.P.R. n. 156 del 1973 con l'art. 89 del R.D. n. 1198 del 1941 altera, per l'insussistenza o l'irrisorieta' del ristoro previsto, l'equilibrato comparimento degli interessi referibili alle parti del contratto di utenza e non trova ragionevole giustificazione nelle esigenze proprie del servizio pubblico. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 nella patre in cui dispone che il concessionario del servizio telefonico non e' tenuto al risarcimento dei danni per le interruzioni del servizio dovute a sua colpa al di fuori dei limiti fissati nell'art. 89, secondo comma, del R.D. 19 luglio 1941 n. 1198. - Cfr. sent. n. 303/1988
La deroga al principio della risarcibilita' dei danni dovuti a colpa prevista a favore della societa' concessionaria del servizio telefonico attraverso il combinato diposto dell'art. 6 del D.P.R. n. 156 del 1973 con l'art. 89 del R.D. n. 1198 del 1941 altera, per l'insussistenza o l'irrisorieta' del ristoro previsto, l'equilibrato comparimento degli interessi referibili alle parti del contratto di utenza e non trova ragionevole giustificazione nelle esigenze proprie del servizio pubblico. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 nella patre in cui dispone che il concessionario del servizio telefonico non e' tenuto al risarcimento dei danni per le interruzioni del servizio dovute a sua colpa al di fuori dei limiti fissati nell'art. 89, secondo comma, del R.D. 19 luglio 1941 n. 1198. - Cfr. sent. n. 303/1988
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte