Sentenza 1105/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1105)
Massima numero 12975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  12/12/1988;  Decisione del  12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1105/88. PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE DI TERZO - ORDINANZA DI AFFRANCAZIONE IN RAPPORTI DI ENFITEUSI O SIMILARI - IDONEITA' AD ACQUISIRE EFFICACIA DI GIUDICATO - DINIEGO DEL RIMEDIO DELLA OPPOSIZIONE AL TERZO RIMASTO ESTRANEO ALLA FASE SOMMARIA DEL GIUDIZIO DI AFFRANCAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - COD.PROC.CIV., ART. 404. - COST., ARTT. 3 E 24.

Testo
PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE DI TERZO L'art. 404, primo comma c.p.c., nella parte in cui non consente opposizione di terzo avverso l'ordinanza di affrancazione ex art. 4 della legge n. 607 del 1966, viola gli artt. 3 e 24 Cost., poiche' l'doneita' di tale provvedimento ad acquisire autorita' di cosa giudicata (ove non sia promosso nei termini il giudizio di cognizione ordinaria per l'accertamento del diritto di affrancazione) impone che sia assicurata la tutela giudiziaria a quel terzo che, rimasto estraneo alla fase sommaria del procedimento, pretenda, tuttavia, di essere egli il titolare del diritto di affrancazione in luogo di colui che ha agisto ed ottenuto l'ordinanza pretorile, rimuovendosi cos  anche la palese disparita' di trattamento che la suddetta portata restrittiva della norma di previsione determina fra colui che agisce (o e' chiamato a contraddire secondo la sommaria valutazione effettuata dal pretore ex art. 3 cit.leg.) e colui che, sebbene titolare di quel diritto, sia rimasto estraneo al processo, col connesso rischio di perdita del diritto stesso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte