Sentenza 1107/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1107)
Massima numero 13425
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/12/1988; Decisione del
12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Titolo
SENT. 1107/88 C. PROVINCIA DI TRENTO - LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - COMPETENZA PRIMARIA - LABORATORI DI IGIENE E PROFILASSI - EQUIPARAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMEATIVO DEI MEDICI E DEI CHIMICI - LIMITE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO - CONTENUTO - PRETESA VIOLAZIONE DEL LIMITE - ESCLUSIONE. - L. P. TRENTO 30 SETTEMBRE 1974 N. 26, ART. 8; - L. P. TRENTO 23 NOVEMBRE 1983 N. 41, ART. 7; - L. P. TRENTO 28 DICEMBRE 1984 N. 17, ART. 2; - ST. TRENTINO-ALTO ADIGE, ARTT. 4 E 8.
SENT. 1107/88 C. PROVINCIA DI TRENTO - LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - COMPETENZA PRIMARIA - LABORATORI DI IGIENE E PROFILASSI - EQUIPARAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMEATIVO DEI MEDICI E DEI CHIMICI - LIMITE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO - CONTENUTO - PRETESA VIOLAZIONE DEL LIMITE - ESCLUSIONE. - L. P. TRENTO 30 SETTEMBRE 1974 N. 26, ART. 8; - L. P. TRENTO 23 NOVEMBRE 1983 N. 41, ART. 7; - L. P. TRENTO 28 DICEMBRE 1984 N. 17, ART. 2; - ST. TRENTINO-ALTO ADIGE, ARTT. 4 E 8.
Testo
Poiche' i principi generali dell'ordinamento, che costituiscono un limite per la potesta' legislativa primaria delle regioni e delle province autonome, consistono in orientamenti o criteri direttivi di cosi' ampia portata e cosi' fondamentali da potersi desumere dalla legislazione relativa a piu' settori di competenza regionale o provinciale ovvero, eccezionalmente, e sempreche' il principio sia diretto a garantire il rispetto di valori supremi collocabili a livello delle norme costituzionali o di immediata attuazione delle stesse, da singole materie, deve escludersi la sussistenza di un principio generale dell'ordinamento che vincoli il legislatore regionale o provinciale a prevedere la totale equiparazione dei chimici e dei medici dipendenti dei laboratori di igiene e profilassi (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8 della legge della Provincia di Trento 30 settembre 1974, n. 26, dell'art. 7 della legge della Provincia di Trento 23 novembre 1983, n. 41, e dell'art. 2 della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 1984, n. 17, in riferimento agli artt. 4 e 8 dello Statuto del Trentino-Alto Adige).
Poiche' i principi generali dell'ordinamento, che costituiscono un limite per la potesta' legislativa primaria delle regioni e delle province autonome, consistono in orientamenti o criteri direttivi di cosi' ampia portata e cosi' fondamentali da potersi desumere dalla legislazione relativa a piu' settori di competenza regionale o provinciale ovvero, eccezionalmente, e sempreche' il principio sia diretto a garantire il rispetto di valori supremi collocabili a livello delle norme costituzionali o di immediata attuazione delle stesse, da singole materie, deve escludersi la sussistenza di un principio generale dell'ordinamento che vincoli il legislatore regionale o provinciale a prevedere la totale equiparazione dei chimici e dei medici dipendenti dei laboratori di igiene e profilassi (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8 della legge della Provincia di Trento 30 settembre 1974, n. 26, dell'art. 7 della legge della Provincia di Trento 23 novembre 1983, n. 41, e dell'art. 2 della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 1984, n. 17, in riferimento agli artt. 4 e 8 dello Statuto del Trentino-Alto Adige).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte