Sentenza 1108/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1108)
Massima numero 12854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/12/1988;  Decisione del  12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1108/88 REGIONI A STATUTO ORDINARIO - LOMBARDIA - MINERALI DA COLLEZIONE - RICERCA E RACCOLTA - PERTINENZA ALLA MATERIA DELLE "MINIERE" - VIOLAZIONE DI ATTRIBUZIONI STATALI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA'COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA. - L. R. LOMBARDIA 19 MAGGIO 1983. - COST., ART. 117.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 117 Cost. - della legge reg. Lombardia, riapprovata il 19 maggio 1983, che disciplina la raccolta dei minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico. La legge impugnata, orientata com'e' a fini protezionistici, non e' riconducibile alla materia delle "miniere", la quale, in base al diritto vigente (artt. I, r.d. 29 luglio 1927, n. 1443), e' connotata dalla finalizzazione della ricerca e dell'estrazione di sostanze minerali e di energie ad un'utilizzazione industriale, ne` rientra nella submateria dei beni ambientali, delegata alle regioni dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, modificato ed integrato dal d.l. 27 giugno 1985 n. 312 e dalla legge di conversione 8 agosto 1985 n. 431, la quale concerne solo i beni immobili di interesse paesaggistico (art. 1 n. 1, 2 e 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497) che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale (sentt. nn. 239 del 1982, 359 del 1985, 151 del 1986) sono tutelati in virtu' del loro interesse estetico-culturale. Al contrario la legge impugnata e' diretta a tutelare l'ambiente naturale contro eventuali interventi antropici lesivi dell'equilibio ecologico e, percio', costituisce esercizio delle funzioni trasferite alle regioni dall'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte