Sentenza 1109/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1109)
Massima numero 12977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  12/12/1988;  Decisione del  12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1109/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI SUPPLEMENTARI - INTEGRAZIONE AL MINIMO NELL'IPOTESI IN CUI LA CONTRIBUZIONE VERSATA SIA PARI A QUELLA OCCORRENTE PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 12 AGOSTO 1962, N. 1338, ARTT. 2, 4 E 5. - COST., ARTT. 3 E 38.

Testo
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE La pensione supplementare costituisce un trattamento particolare e specifico, con propria regolamentazione, che si distingue dalla pensione autonoma di vecchiaia anche quando il titolare di essa abbia raggiunto i contributi richiesti dalla legge per la sua concessione. Pertanto, avuto riguardo alla sua specificita', non e' consentita la trasformazione della pensione supplementare in quella di vecchiaia, al momento del conseguimento del requisito contributivo, col connesso istituto dell'integrazione al minimo, mentre l'ulteriore contribuzione dopo la concessione della pensione da' luogo solo a supplementi di quella gia' liquidata. Trattandosi di differenti trattamenti pensionistici, ragionevole e giustificata ne e' la diversa disciplina, spettando al legislatore la scelta delle prestazioni previdenziali ritenute piu' idonee a sopperire alle varie situazioni di bisogno, scelta che si sottrae al sindacato costituzionale ove non sia manifestamente irrazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte