Sentenza 1110/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1110)
Massima numero 11952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  12/12/1988;  Decisione del  12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1110/88. PROCEDIMENTO CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - MORTE DELLA PARTE IN PENDENZA DEL TERMINE PER PROPORRE RICORSO INCIDENTALE - INTERRUZIONE E DECORRENZA DEL NUOVO TERMINE DAL GIORNO DELLA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE AGLI EREDI - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Benche' non possa negarsi che l'omessa previsione dell'interruzione del termine per proporre ricorso incidentale a favore degli eredi della parte deceduta dopo la notifica del ricorso principale comporti una diversita' di trattamento per il ricorrente incidentale rispetto a quella riservata al ricorrente principale, la Corte costituzionale non puo' tuttavia sopperire alla riscontrata lacuna normativa con una sentenza manipolativa o additiva, occorrendo una nuova e specifica disciplina normativa che si inserisca nel sistema del codice di rito. (E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 371, primo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che, in caso di morte della parte contro la quale il ricorso principale e' diretto durante il termine per proporre ricorso incidentale, tale termine sia interrotto e che il nuovo decorra dal giorno in cui la notificazione del ricorso e' rinnovata agli eredi). cfr. s. 139/1967, s. 41/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte