Sentenza 1111/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1111)
Massima numero 11727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  12/12/1988;  Decisione del  12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Massime associate alla pronuncia:  11738  11807  11811


Titolo
SENT. 1111/88 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI STATALI - RICORSO PROVINCIALE - CARENZA DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale l'onere della motivazione dell'impugnazione di leggi statali ha la giustificazione logica nell'esigenza di dedurre il presupposto della stessa onde consentire alla Corte l'accertamento della sussistenza dello specifico interesse a ricorrere e la esatta determinazione dell'oggetto della questione. Pertanto la carenza di motivazione della censura rivolta nella specie all'intero testo normativo, rende inammissibile la questione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del decreto legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito con modificazioni, nella legge 21 marzo 1988, n. 92). - cfr. S.n. 517/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte