Sentenza 1111/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1111)
Massima numero 11738
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
12/12/1988; Decisione del
12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Titolo
SENT. 1111/88 B. SPORT - FINANZIAMENTI STATALI - AUTORIZZAZIONE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI A CONCEDERE MUTUI VENTENNALI, A TOTALE CARICO DELLO STATO, ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - CONDIZIONE - PROGRAMMI PROVINCIALI CORRISPONDENTI ALLA TIPOLOGIA PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE STATALE - INCOMPATIBILITA' CON L'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE PROVINCE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 1111/88 B. SPORT - FINANZIAMENTI STATALI - AUTORIZZAZIONE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI A CONCEDERE MUTUI VENTENNALI, A TOTALE CARICO DELLO STATO, ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - CONDIZIONE - PROGRAMMI PROVINCIALI CORRISPONDENTI ALLA TIPOLOGIA PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE STATALE - INCOMPATIBILITA' CON L'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE PROVINCE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione, nel decreto legge n. 22 del 1988, di finanziamenti erogati dallo Stato alle Province autonome a condizione che siano da queste programmati gli interventi per impianti sportivi, non lede l'autonomia finanziaria delle stesse Province, che possono elaborare i piani sulla base di scelte e di valutazioni liberamente operate e determinarne i contenuti secondo la tipologia prevista dalla propria legislazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma quarto, comma sesto, 2, comma primo, 5, comma primo, 6, comma primo e secondo, 7, comma terzo del d.l. 2 febbraio 1988, n. 22 convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1988, n. 92). - cfr. S.n. 517/1987.
La previsione, nel decreto legge n. 22 del 1988, di finanziamenti erogati dallo Stato alle Province autonome a condizione che siano da queste programmati gli interventi per impianti sportivi, non lede l'autonomia finanziaria delle stesse Province, che possono elaborare i piani sulla base di scelte e di valutazioni liberamente operate e determinarne i contenuti secondo la tipologia prevista dalla propria legislazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma quarto, comma sesto, 2, comma primo, 5, comma primo, 6, comma primo e secondo, 7, comma terzo del d.l. 2 febbraio 1988, n. 22 convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1988, n. 92). - cfr. S.n. 517/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 69
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 86
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 20/03/1974
n. 475
art. 0