Sentenza 1111/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1111)
Massima numero 11807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  12/12/1988;  Decisione del  12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Massime associate alla pronuncia:  11727  11738  11811


Titolo
SENT. 1111/88 C. SPORT - FINANZIAMENTI ASSISTITI DAL CONTRIBUTO STATALE REGIONALE O PROVINCIALE - ASSERITA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA PROVINCIALE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.

Testo
La disposizione del decreto legge n. 22 del 1988, che autorizza l'Istituto per il credito sportivo a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale regionale o provinciale, per la realizzazione di impianti sportivi e determina inoltre la misura di tale contributo, non impone alle Province autonome di concedere propri contributi ai soggetti interessati ne' le vincola al rispetto della misura massima prevista. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma quinto, del d.l. 2 febbraio 1988, n. 22, sollevata in riferimento agli artt. 9 n. 11, 16, 69 a 86 dello Statuto T.A.A. e alle relative norme di attuazione)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 69

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 86

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  20/03/1974  n. 475  art. 0