Sentenza 1111/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1111)
Massima numero 11811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  12/12/1988;  Decisione del  12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Massime associate alla pronuncia:  11727  11738  11807


Titolo
SENT. 1111/88 D. SPORT - FINANZIAMENTI - PROVINCE AUTONOME - REVOCA DEI CONTRIBUTI NON UTILIZZATI E CONSEGUENTE REIMPIEGO NEL PROGRAMMA SUCCESSIVO - VINCOLO DI DESTINAZIONE DELLE SOMME - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non viola l'autonomia finanziaria delle Province autonome la disposizione del decreto legge n. 22 del 1988, secondo cui le stesse Province, nel quadro degli interventi per impianti sportivi, procedono alla revoca dei contributi non utilizzati, poiche' i programmi ai quali vengono destinate le somme cosi' recuperate sono pur sempre elaborati dalle Province sulla base di scelte liberamente operate.(Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma secondo del d.l. 2 febbraio 1988, n. 22).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 69

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 86

Altri parametri e norme interposte