Sentenza 1113/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1113)
Massima numero 13240
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
12/12/1988; Decisione del
12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1113/88. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IMPOSTA SUL VALORE GLOBALE DELL'ASSE EREDITARIO NETTO PER I FONDI RUSTICI GIA' COLTIVATI DAL DEFUNTO - ESENZIONE PER GLI EREDI TESTAMENTARI - ASSERITA ESCLUSIONE PER GLI EREDI LEGITTIMI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 29 NOVEMBRE 1962 N. 1680 ART. 1 ULTIMO COMMA. - COST. ART. 3.
SENT. 1113/88. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IMPOSTA SUL VALORE GLOBALE DELL'ASSE EREDITARIO NETTO PER I FONDI RUSTICI GIA' COLTIVATI DAL DEFUNTO - ESENZIONE PER GLI EREDI TESTAMENTARI - ASSERITA ESCLUSIONE PER GLI EREDI LEGITTIMI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 29 NOVEMBRE 1962 N. 1680 ART. 1 ULTIMO COMMA. - COST. ART. 3.
Testo
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 novembre 1962 n. 1680 va interpretata nel senso che il beneficio fiscale ivi previsto - esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici gia' coltivati direttamente dal defunto - si applica non solo nei confronti degli eredi testamentari ma anche nei confronti degli eredi legittimi, sempre che ricorra il particolare presupposto dell'esenzione, l'avere cioe' il chiamato o la famiglia di lui coltivato il fondo, per cinque anni almeno, prima dell'apertura della successione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 novembre 1962 n. 1680, denunziato in riferimento all'a?‹ÑàQ»ï |ã\ 88|1046|13241|0|ORD. 1046/88. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DI REGISTRAZIONE E DI TRASCRIZIONE DI ATTI RELATIVI ALL'INCREMENTO DI IMMOBILI - AGEVOLAZIONI PER OPERE INDUSTRIALI NEL MEZZOGIORNO - MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE NEL TERMINE PREVISTO PER FACTUM PRINCIPIS - DECADENZA DELLL'AGEVOLAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 GUIGNO 1967 N. 1523 ART. 109 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 6 OTTOBRE 1971 N. 853, ART. 13. - COST. ART. 97.|Il precetto di cui all'art. 97 Cost. - che concerne l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici pubblici - non impone al legislatore di sacrificare indefinitamente le esigenze di certezza e indilazionabilita' delle entrate tributarie a quelle della incentivazione delle attivita' economiche (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 109 D.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523, come modificato dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost.).
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 novembre 1962 n. 1680 va interpretata nel senso che il beneficio fiscale ivi previsto - esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici gia' coltivati direttamente dal defunto - si applica non solo nei confronti degli eredi testamentari ma anche nei confronti degli eredi legittimi, sempre che ricorra il particolare presupposto dell'esenzione, l'avere cioe' il chiamato o la famiglia di lui coltivato il fondo, per cinque anni almeno, prima dell'apertura della successione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 novembre 1962 n. 1680, denunziato in riferimento all'a?‹ÑàQ»ï |ã\ 88|1046|13241|0|ORD. 1046/88. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DI REGISTRAZIONE E DI TRASCRIZIONE DI ATTI RELATIVI ALL'INCREMENTO DI IMMOBILI - AGEVOLAZIONI PER OPERE INDUSTRIALI NEL MEZZOGIORNO - MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE NEL TERMINE PREVISTO PER FACTUM PRINCIPIS - DECADENZA DELLL'AGEVOLAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 GUIGNO 1967 N. 1523 ART. 109 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 6 OTTOBRE 1971 N. 853, ART. 13. - COST. ART. 97.|Il precetto di cui all'art. 97 Cost. - che concerne l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici pubblici - non impone al legislatore di sacrificare indefinitamente le esigenze di certezza e indilazionabilita' delle entrate tributarie a quelle della incentivazione delle attivita' economiche (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 109 D.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523, come modificato dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte