Sentenza 1114/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1114)
Massima numero 12978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  12/12/1988;  Decisione del  12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1114/88. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESATTORIE VACANTI - COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER AZIONI (SOCIETA' ESATTORIE VACANTI) PER LA GESTIONE DELLE ESATTORIE VACANTI NON ALTRIMENTI COLLOCABILI NEL PERIODO 1975-1983 - PERSONALE DELLE ESATTORIE VACANTI - CONFERMA OBBLIGATORIA SOLO PER QUELLO IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1974 E, A TALE DATA, ISCRITTO DA ALMENO TRE MESI AL FONDO DI PREVIDENZA DEGLI IMPIEGATI ESATTORIALI - SUCCESSIVE PROROGHE DI TALE DISCIPLINA TRANSITORIA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I DIPENDENTI DI ESATTORIE AFFIDATE ALLA GESTIONE DELLA S.E.V., E QUELLI DELLE ALTRE, FRUENTI DI UN REGIME DI STABILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 6 GENNAIO 1986, N. 2, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 7 MARZO 1986, N. 60, ART. 1, COMMA SESTO. LEGGE 4 AGOSTO 1977, N. 524, ART. 2. D.L. 18 OTTOBRE 1983, N. 568, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1983, N, 681. LEGGE 21 DICEMBRE 1984, N. 867. D.P.R. 15 MAGGIO 1963, N. 858. D.P.R. 28 GENNAIO 1988, N. 43. - COST., ARTT. 3 E 35.

Testo
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE Il D.L. n. 2 del 1986, in cui e' contenuta la norma impugnata, e' un provvedimento di proroga, al pari di altri emessi in precedenza, non tale di per se' da alterare il carattere transitorio della legge n. 524 del 1977, e determinare un rinvio 'sine die' della prevista riforma del settore, in effetti successivamente attuata con il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Cio' posto, perdono rilievo le considerazioni collegate al preteso carattere definitivo delle disposizioni in esame. Non puo' ritenersi, infatti, arbitraria la scelta del legislatore, operata, nell'intento di dare una soluzione transitoria ai problemi connessi alle esattorie divenute vacanti e non piu' collocabili, rendendo meno gravoso l'onere imposto alla societa' chiamata a gestire le esattorie stesse (S.E.V.), di limitare l'entita' del personale da confermare obbligatoriamente a quello in servizio ad una certa data (31 dicembre 1974), ed iscritto, a quella data, da almeno tre mesi al Fondo di Previdenza degli impiegati esattoriali. La particolarita' della situazione giustifica, pertanto, che, in attesa della riforma del settore, si sia introdotta, in via transitoria, una deroga al regime di stabilita' disposto dall'art. 140 del D.P.R. n. 858 del 1963, secondo cui i dipendenti delle esattorie, alla scadenza del contratto di esattoria o ricevitoria, hanno diritto ad essere mantenuti in servizio purche' iscritti da almeno tre mesi al Fondo di previdenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dell'art. 1, comma sesto, del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte