Sentenza 1115/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1115)
Massima numero 13378
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
12/12/1988; Decisione del
12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Titolo
SENT. 1115/88 B. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - REGIONI IN GENERE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - COMPETENZA LEGISLATIVA - ESTENSIONE - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI - COMPETENZA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE - LEGGE REGIONALE - NORMA ATTUATIVA - VIOLAZIONE DI NORMA LEGISLATIVA STATALE - ESCLUSIONE. - L.REG.EMILIA-ROMAGNA 14 MARZO 1984 N. 12, ART. 26 PRIMO E SECONDO COMMA. - COST., ART. 177, PRIMO E SECONDO COMMA, d.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616, ART. 95.
SENT. 1115/88 B. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - REGIONI IN GENERE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - COMPETENZA LEGISLATIVA - ESTENSIONE - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI - COMPETENZA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE - LEGGE REGIONALE - NORMA ATTUATIVA - VIOLAZIONE DI NORMA LEGISLATIVA STATALE - ESCLUSIONE. - L.REG.EMILIA-ROMAGNA 14 MARZO 1984 N. 12, ART. 26 PRIMO E SECONDO COMMA. - COST., ART. 177, PRIMO E SECONDO COMMA, d.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616, ART. 95.
Testo
In materia di edilizia residenziale pubblica rientrano nella competenza legislativa regionale tanto le attribuzioni concernenti gli I.A.C.P., enti gestori del patrimonio indisponibile destinato all'esercizio del servizio sociale di somministrazione di alloggi ai meno abbienti, che quelle concernenti l'assegnazione degli alloggi, attivita' centrale, o almeno finale, del servizio; l'attribuzione al Comune, ex art. 95 del d.P.R. n. 616 del 1977, della competenza amministrativa ad emettere il provvedimento di assegnazione dell'alloggio - anche se in tale competenza si ricomprenda quella relativa all'adozione dei provvedimenti di revoca, di annullamento o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione - non vale a ritenere riservata allo Stato la relativa competenza legislativa. Pertanto, la norma di una legge regionale che attribuisca all'I.A.C.P., e non al Comune, la competenza ad emanare il provvedimento di rilascio di alloggio occupato 'sine titulo', non puo' considerarsi norma attuativa dettata in violazione di una norma statale. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. 26, primo e secondo comma, della l. Reg. Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12).
In materia di edilizia residenziale pubblica rientrano nella competenza legislativa regionale tanto le attribuzioni concernenti gli I.A.C.P., enti gestori del patrimonio indisponibile destinato all'esercizio del servizio sociale di somministrazione di alloggi ai meno abbienti, che quelle concernenti l'assegnazione degli alloggi, attivita' centrale, o almeno finale, del servizio; l'attribuzione al Comune, ex art. 95 del d.P.R. n. 616 del 1977, della competenza amministrativa ad emettere il provvedimento di assegnazione dell'alloggio - anche se in tale competenza si ricomprenda quella relativa all'adozione dei provvedimenti di revoca, di annullamento o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione - non vale a ritenere riservata allo Stato la relativa competenza legislativa. Pertanto, la norma di una legge regionale che attribuisca all'I.A.C.P., e non al Comune, la competenza ad emanare il provvedimento di rilascio di alloggio occupato 'sine titulo', non puo' considerarsi norma attuativa dettata in violazione di una norma statale. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. 26, primo e secondo comma, della l. Reg. Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 177
co. 1
Costituzione
art. 177
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 95