Sentenza 1115/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1115)
Massima numero 13379
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
12/12/1988; Decisione del
12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Titolo
SENT. 1115/88 C. - EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ED ATTI DI SECONDO GRADO - NATURA - OCCUPANTI "SINE TITULO" - ORDINE DI RILASCIO DELL'ALLOGGIO - NATURA. - COST., ART. 117; d.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616, ART. 95.
SENT. 1115/88 C. - EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ED ATTI DI SECONDO GRADO - NATURA - OCCUPANTI "SINE TITULO" - ORDINE DI RILASCIO DELL'ALLOGGIO - NATURA. - COST., ART. 117; d.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616, ART. 95.
Testo
Secondo la normativa statale in materia - d.P.R. n. 1035 del 1972; d.P.R. n. 616 del 1977; l. 8 agosto 1977, n. 513; l. 5 agosto 1978, n. 457 -, mentre l'assegnazione di alloggi popolari nonche' la revoca, l'annullamento e la dichiarazione di decadenza si atteggiano, anche per il procedimento garantistico nel cui ambito sono adottati, quali provvedimenti di esercizio e di gestione del servizio sociale della prestazione dell'alloggio ai meno abbienti, gli ordini di rilascio nei confronti degli occupanti 'sine titulo', emanati al di fuori del detto procedimento, si configurano come atti di autotutela della proprieta' pubblica o piu' in generale come atti di gestione del patrimonio immobiliare destinato alla prestazione del servizio, come tali demandati all'ente proprietario o gestore del patrimonio.
Secondo la normativa statale in materia - d.P.R. n. 1035 del 1972; d.P.R. n. 616 del 1977; l. 8 agosto 1977, n. 513; l. 5 agosto 1978, n. 457 -, mentre l'assegnazione di alloggi popolari nonche' la revoca, l'annullamento e la dichiarazione di decadenza si atteggiano, anche per il procedimento garantistico nel cui ambito sono adottati, quali provvedimenti di esercizio e di gestione del servizio sociale della prestazione dell'alloggio ai meno abbienti, gli ordini di rilascio nei confronti degli occupanti 'sine titulo', emanati al di fuori del detto procedimento, si configurano come atti di autotutela della proprieta' pubblica o piu' in generale come atti di gestione del patrimonio immobiliare destinato alla prestazione del servizio, come tali demandati all'ente proprietario o gestore del patrimonio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 95