Sentenza 1115/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1115)
Massima numero 13380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  12/12/1988;  Decisione del  12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Massime associate alla pronuncia:  13378  13379  13873


Titolo
SENT. 1115/88 D. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - REGIONI IN GENERE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - COMPETENZA LEGISLATIVA - PROVVEDIMENTO DI RILASCIO DI ALLOGGIO OCCUPATO 'SINE TITULO' - ATTRIBUZIONE AL PRESIDENTE DELLO I.A.C.P. - VIOLAZIONE DI UN PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE STATALE - ESCLUSIONE. - L.REG.EMILIA-ROMAGNA 14 MARZO 1984 N. 12, ART. 26 PRIMO E SECONDO COMMA. - COST., ART. 117; d.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616, ART. 95.

Testo
L'attribuzione, con legge regionale, della competenza in ordine al provvedimento di rilascio di alloggio di e.r.p. occupato 'sine titulo' all'ente proprietario e gestore del patrimonio immobiliare (I.A.C.P.) - e non al Comune territorialmente competente - non viola il principio della legislazione statale desumibile dall'art. 95 del d.P.R. n. 616 del 1977, che attribuisce al Comune la competenza amministrativa in tema di assegnazione di alloggi popolari (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. 26, primo e secondo comma, della l. reg. Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 95